PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale).

      1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

          a) compimento della maggiore età o, se studenti, completamento del corso di studi;

          b) iscrizione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego nelle apposite liste di disoccupazione da almeno dodici mesi;

          c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

Art. 2.
(Modalità di corresponsione).

      1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, presso la direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un comitato, supportato da un apposito ufficio, per la rilevazione dello stato di disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali e provinciali e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, ai sensi di un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 3.
(Durata della corresponsione della retribuzione sociale).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni di età o che risiedono nelle aree previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente a quello di inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
      2. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine di durata inferiore a quattro mesi entro l'anno solare non sono computati ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
      3. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita del diritto alla corresponsione della retribuzione sociale.

Art. 4.
(Importo della retribuzione sociale).

      1. L'importo mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a 516,5 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

 

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Art. 5.
(Calcolo ai fini pensionistici della retribuzione sociale).

      1. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola dell'obbligo pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e di aggiornamento professionali. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e di aggiornamento professionali per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita delle risorse rispetto al complesso di quelle destinate all'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
      2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge che sono conduttori di immobili ad uso abitativo è previsto un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale contributo deve garantire l'equiparazione delle condizioni dei

 

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soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge a quelle di cui godono i soggetti inseriti nella prima fascia del canone di edilizia residenziale pubblica istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
      3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, prevedendo la completa gratuità per i soggetti più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

Art. 7.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è soggetto a una sanzione amministrativa, aggiuntiva rispetto a quelle già previste per le violazioni delle norme vigenti sull'inserimento lavorativo, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
      2. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

Art. 8.
(Lavori di pubblica utilità).

      1. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano impegnati in lavori

 

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socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti interessati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua a essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
      2. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita del diritto alla corresponsione della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal medesimo articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

Art. 9.
(Incentivi all'assunzione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale).

      1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

 

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      2. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente a quello di inizio della corresponsione della retribuzione sociale, la misura del contributo di cui al comma 1 è elevata al 75 per cento della retribuzione sociale.
      3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo di cui al comma 1 è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo, se le supera.
      4. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, la misura del contributo di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento della retribuzione sociale.
      5. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in tale caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

Art. 10.
(Incentivi per l'imprenditoria autonoma e cooperativa).

      1. I soggetti fruitori della retribuzione sociale che intendono avviare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro

 

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del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

Art. 11.
(Lavoro minimo garantito).

      1. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici sono tenuti, qualora lo stato accertato di disoccupazione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, a offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali ovvero in altri settori di pubblica utilità.

Art. 12.
(Elevamento della durata e del trattamento ordinario di disoccupazione).

      1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nel 70 per cento e comunque non può dare luogo a una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

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      2. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato a dodici mesi.
      3. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Abrogazione di norme).

      1. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, per gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni e per la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per le finalità di cui al presente articolo da leggi regionali.

 

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Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.975 milioni di euro per l'anno l'anno 2007 e a 13.945 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede in parte a valere sulle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese a carico dello Stato conseguenti a quanto previsto dall'articolo 13 e, per la parte restante, attraverso l'istituzione di un fondo vincolato in cui affluisce, a decorrere dal 1o luglio 2007, una quota dello 0,3 per cento del totale dei capitali trasferiti in Paesi esteri, secondo modalità definite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.